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Statuto

Gli statuti sono stati stabiliti durante la fondazione dell'associazione e iscritti nel registro di commercio. Modifiche devono essere approvate dall'assemblea dei membri e annunciati al registro di commercio.

Articolo 1
1. L'Associazione Immobili Svizzera è una società nel senso dell'articolo 60 ff del Codice civile svizzero (CC).
2. La sede si trova al domicilio del presidente. 
Articolo 2 Obiettivo
1. L'associazione promuove e sostiene l'adempimento appropriato di tutti i compiti nell'amministrazione della cosa pubblica. Mezzi
Questo obiettivo vuole essere raggiunto tramite:
1. Scambio di competenze ed esperienze
2. Formazione e perfezionamento
3. Collaborazione con amministrazioni cantonali e federali e con organizzazioni specializzate
4. Sviluppo di norme, standard e direttive
5. Raccolta e scambio di dati di base e valori 6. Registrazione di bisogni e avviamento di progetti di interesse comune 7. Gestione di una casa editrice di documentazioni e norme 8. Sostegno professionale dei singoli membri nei loro compiti e progetti specifici 9. Mantenimento dei contatti e collegialità tra i membri Partecipazioni L'associazione nel contesto del suo obiettivo può partecipare a operazioni di diritto privato, a fondazioni e altre organizzazioni.
Articolo 3 Modo L'associazione consiste di membri attivi, liberi e onorari. I membri attivi possono essere membri singoli o collettivi. Articolo 4 Membri attivi Possono diventare membri attivi: Persone singole con responsabilità per immobili di amministrazioni comunali o enti della Svizzera oppure in ambiti simili dell'amministrazione cantonale. I membri collettivi sono di regola comuni, istituti scolastici o parrocchie. Dell'ammissione di membri attivi decide il consiglio di amministrazione in base ad una richiesta scritta. Membri singoli, che escono dall'amministrazione o si dimettono dal loro incarico possono rimanere nell'associazione. Articolo 5 Obblighi dei membri I membri devono servire nell'interesse intellettuale descritto dallo scopo dell'associazione, agire secondo lo scopo dell'obiettivo dell'associazione e promuovere gli interessi dell'associazione. (Die Mitglieder haben dem vom Verband mit seinem Zweck umschriebenen geistigen Interesse zu dienen, im Sinne des Vereinsziels mitzuwirken und die Interessen des Verbandes zu fördern.) Articolo 6 Membri liberi Con il pensionamento i membri attivi vengono nominati membri liberi. Membri liberi sono esonerati dai contributi. Articolo 7 Membri onorari Ai membri ed eccezionalmente anche alle altre persone che hanno servito in modo particolare all'associazione o agli interessi sostenuti da quest'ultima può essere conferito lo stato di membro onorario. I membri onorari sono esonerati dai contributi. Il conferimento ha luogo a seguito di una richiesta del consiglio di amministrazione tramite la risoluzione dell'assemblea dei membri. Articolo 8 Uscita / esclusione Lo stato di membro finisce: a) con una dichiarazione di uscita scritta per la fine dell'anno civile b) in caso del mancato pagamento del contributo d'associato c) in seguito all'esclusione tramite decisione del consiglio di amministrazione Articolo 9 Diritto di reclamo Contro le decisioni del consiglio di amministrazione sull'adesione o esclusione di membri può essere presentato un reclamo all'assemblea dei membri entro un mese.
Articolo 10 Organi Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei membri b) il consiglio di amministrazione c) l'autorità di controllo a) Assemblea dei membri Articolo 11 1. L'anno fiscale dell'associazione è l'anno civile. 2. L'assemblea ordinaria dei membri ha luogo ogni anno nel primo semestre. 3. Assemblee straordinarie dei membri hanno luogo dopo decisione del consiglio di amministrazione oppure vengono convocate a seguito di una richiesta scritta da almeno un quinto dei membri. Articolo 12 1. Il consiglio di amministrazione decide luogo e ora dell'assemblea dei membri. Spedisce gli inviti almeno tre settimane prima. 2. L'ordine del giorno dev'essere pubblicato nell'invito. 3. Petizioni di membri all'assemblea dei membri devono essere presentati in forma scritta al consiglio di amministrazione entro fine febbraio. Articolo 13 L'assemblea dei membri ha i seguenti obblighi: a) il cambiamento degli statuti b) l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente c) l'elezione dei revisori dei conti d) l'approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e) l'approvazione del budget annuo f) l'approvazione del bilancio annuo g) stabilire i contributi h) stabilire l'indennità per i membri del consiglio di amministrazione e della commissione eletta i) la decisione sui reclami riguardo ai membri secondo articolo 4 e 5 j) lo scioglimento dell'associazione b) Consiglio di amministrazione Articolo 14 1. Il consiglio di amministrazione dirige l'associazione ed è responsabile del raggiungimento dell'obiettivo dell'associazione. 2. Tutte le competenze sono sue, almeno che dagli statuti non risulta incaricato un altro organo. 3. Il consiglio di amministrazione consiste di un presidente e almeno due altri membri. Si costituisce da se. 4. Il consiglio di amministrazione elegge i membri delle commissioni. 5. Il consiglio di amministrazione ha la competenza finanziaria generale nei limiti del budget annuo. Inoltre ha il diritto di fare durante l'anno fiscale spese fino ad un importo di fr. 30'000.-- al di fuori del budget. 6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare l'esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo di lavori amministrativi di tutti i settori dell'attività dell'associazione ad un altro ufficio. 7. Il consiglio di amministrazione decide e regola le competenze dell'ufficio. 8. I membri del consiglio di amministrazione vengono eletti per quattro anni. 9. Il consiglio di amministrazione rilascia un regolamento commerciale che regola i compiti e le competenze degli organi. 10. Il consiglio di amministrazione puo' delegare l'esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo di lavori amministrativi di tutti i settori dell'attività dell'associazione ad un altro ufficio. Il consiglio di amministrazione regola le competenze dell'ufficio. c) Autorità di controllo Articolo 15 1. L'autorità di controllo consiste in due revisori dei conti. Vengono eletti per due anni. 2. Controlla che la fatturazione e la contabilità dell'associazione siano legali, completi ed esatti. 3. Rende conto e fa richiesta in forma scritta all'assemblea dei membri.
Articolo 16 1. L'associazione si finanzia soprattutto tramite contributi annui e servizi. 2. Per la responsabilità dell'associazione risponde esclusivamente la sostanza dell'associazione.
Articolo 17 Modifiche degli statuti necessitano del consenso di due terzi dei membri presenti all'assemblea. Articolo 18 1. Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deciso soltanto con una maggioranza di due terzi dei membri presenti all'assemblea. 2. L'assemblea in scioglimento deve decidere dell'uso del capitale dell'associazione. 3. Un eventuale sostanza rimanente è da devolvere ad un'istituzione con un medesimo o simile scopo. Una distribuzione tra i membri e esclusa.
Articolo 19 Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea dei membri (assemblea dei fondatori) il 9 aprile 2006 e entrano subito in vigore. Greifensee, 9 aprile 2006 Il presidente L'attuario Martin S. Frey Luzi Guetg

Modifiche degli statuti devono essere approvate da due terzi dei membri presenti all'assemblea secondo articolo 17. Eventuali proposte di modifiche devono essere presentate al consiglio di amministrazione minimo quattro settimane prima dell'assemblea dei membri.